Tanto rigore per nulla, ma per tutti noi: approfondimento

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Approfondimento giuridico-legale al comunicato del coordinatore generale

Apprendiamo che la Corte dei Conti, con deliberazione n. 27/2012, ha convenuto che le progressioni orizzontali  disposte negli anni 2011 -2013, potranno aver corso, ma avranno un effetto solo giuridico, ma non economico, atteso che quest’ultimo resta rinviato al 2014.

L’approdo interpretativo è conforme alla lettera dell’art. 9, c. 21, del d.l. n. 78/2010 il quale dispone che “le progressioni economiche comunque denominate e i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto per i predetti anni solo ai fini giuridici”.
In realtà si tratta di un vero e proprio artifizio semantico del legislatore per dare una denominazione meno allarmante alla legge. Come noto, la progressione economica produce effetti solo economici e non già giuridici non potendo incidere sulla categoria di inquadramento e, quindi, sulle mansioni esigibili.
Semplificando: intanto coltivate le procedure; poi se ci sarà tempo vedremo.
Nel frattempo apprendiamo che il Comune di Carnago ha dato applicazione alle disposizioni della spending review  collocando in disponibilità il proprio geometra fin lì responsabile dell’UTC (Il Sole 24 Ore del 3 novembre u.s.) .
La notizia in realtà è inesatta poiché i decreti attuativi per le aa.ll. delle disposizioni sulla spending review devono essere ancora adottati.
Il Comune di Carnago ha dato applicazione a una norma che già esiste e che, con ogni probabilità ci creerà non meno problemi della spending review.  
Più precisamente, il Comune di Carnago si è avvalso della disposizione di cui all’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 in virtù per effetto della quale le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale, sono tenute ad avviare specifica procedura dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Il dirigente responsabile, accertata la situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, decorsi dieci giorni dall'informativa preventiva alle rsu e alle oo.ss., risolve il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi nel caso di dipendenti con oltre 40 anni di servizio.
In subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.
Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle rsu e alle oo.ss., l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.
Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare.
La norma è di grande impatto e si presta ad essere utilizzata, ad esempio, nell’ipotesi di rideterminazione dell’organico all’esito di fusione o costituzione di unione ovvero ancora nel caso di gestione in convenzione dei servizi e delle funzioni da parte, soprattutto, dei piccoli comuni a ciò obbligati dal 1° gennaio 2013 ai sensi del d.l. n. 95/2012.
In tale evenienza è pressochè inevitabile che ricorra una duplicazione di ruoli e professionalità.
A tal riguardo, con la Corte dei conti, pareri delle sezioni regionali del Piemonte e della Lombardia (rispettivamente n. 287/2012 e 426/2012) hanno evidenziato che non è più possibile prevedere più responsabili dello stesso servizio laddove sia esercitato in forma associata.
In tali contesti, il coinvolgimento delle OO.SS. appare fondamentale per garantire un percorso trasparente e affatto strumentale delle nuove norme e per evitare che, ancora una volta, l’efficienza sia pagata solo dai dipendenti pubblici.

Ufficio Legale Fenal

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