Interrogazione a risposta orale 3-00409

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 140 del 25/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: VIETTI MICHELE GIUSEPPE
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 25/02/2009
Destinatari
Ministero destinatario:
• MINISTERO DELL'INTERNO
• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE
• MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 25/02/2009
Stato iter:
IN CORSO

VIETTI. -

Al Ministro dell'interno, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

con la deliberazione n. 79 in data 30 maggio 2007, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha provveduto a «riconoscere e corrispondere, in virtù del combinato disposto dell'articolo 48-bis e dell'articolo 37 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, ai Segretari che abbiano lasciato una sede di segreteria per essere utilizzati presso le sedi dell'Agenzia e della SSPAL, la voce stipendiale "diritti di segreteria" nella misura pari ad un terzo del trattamento annuo lordo a far data dai rispettivi provvedimenti di utilizzo»;

tale provvedimento sembra scaturito da «precedenti giurisprudenziali», come da sentenze citate nella delibera, ma tali procedimenti citati si riferiscono a giudizi di primo grado, e, solo in due casi, a sentenze di giudici di appello, escludendo l'intervento di una sentenza della suprema Corte di cassazione, sì da rendere definitiva la decisione;

esaminando nel merito la questione, si ritiene che la stessa avrebbe sicuramente potuto formare oggetto di interpretazione di norme contrattuali, ed il giudice, su richiesta dell'Agenzia, avrebbe potuto attivare, avendone le prerogative ai sensi dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'iter per addivenire con i sindacati firmatari del contratto, ad un'interpretazione delle due norme del CCNL 1998/2001 chiamate in causa (articoli 48-bis e 37);

ciò non si è verificato e con tale procedura si è provveduto a riconoscere a tutti i soggetti interessati una voce economica stipendiale aggiuntiva pari ad un terzo dello stipendio lordo in godimento a titolo di «diritti di rogito» senza che questi abbiano o possano svolgere l'attività rogatoria cui la stessa è collegata;

da tale vicenda scaturisce la questione che, se questa voce stipendiale come riportata dall'articolo 37 spetta di diritto ai segretari comunali e provinciali titolari di sede utilizzati dall'Agenzia e dalle SSPAL, non si comprende perché non dovrebbe spettare di diritto a tutti i segretari comunali che, pur titolari di sede, a causa delle minori dimensioni dei comuni non raggiungono il tetto massimo del terzo del proprio stipendio in godimento. Sembra ovvio che ciò potrebbe far innescare un contenzioso da parte degli altri segretari comunali non destinatari di tale deliberazione, con gravissimi danni per l'economia degli enti locali territoriali;

la Corte dei conti, nell'adunanza del 28 ottobre 2008, con deliberazione n. 15/AUT/2008, sezione delle autonomie, ha esplicitamente chiarito la natura e la portata delle norme relative ai diritti di rogito rilevando che gli stessi possono essere percepiti solo in base alla effettiva attività rogatoria svolta;

da tale chiarimento assunto dalla Corte dei conti scaturisce ad avviso dell'interrogante il perpetrarsi di una indebita elargizione di denaro pubblico che andrebbe, se confermata la tesi della Corte dei conti, a configurare danno erariale;

a seguito di sottoscrizione di protocollo d'intesa con i sindacati di categoria (tutti ad eccezione della Confsal Fenal) l'agenzia si accinge ad avviare un avviso di selezione per l'utilizzo di ulteriori unità di segretari comunali a cui si riconoscerà, a situazione invariata, lo stesso trattamento economico di quelli già in utilizzo, e quindi la quota di 1/3 dello stipendio per diritti di rogito senza che svolgano l'attività rogatoria;

pertanto urge un intervento del Ministero dell'interno vigilante, nonché dei Ministeri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, onde evitare che il perpetrarsi di tali comportamenti danneggi ulteriormente le casse dei comuni che contribuiscono alla spesa dell'AGES (Agenzia dei segretari comunali e provinciali) e della SSPAL (Scuola superiore della pubblica amministrazione locale) mediante il fondo di mobilità e faccia attivare ricorsi da parte di quei segretari comunali che pur rogando atti non raggiungono la quota massima del terzo dello stipendio in godimento -:

quali iniziative si intendano adottare al fine di ripristinare la corretta interpretazione di norme del CCNL 1998/2001 dei segretari comunali, rilevando la circostanza che, a seguito di esposto del sindacato Confsal-Fenal-Diccap, della questione si sta già occupando la Corte dei conti. (3-00409)

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