Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2001, n. 214, nella parte in cui prevedeva che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
Roma, 17 giugno 2015
Prot. n. 95/MPN/MM/UL
Alle Federazioni aderenti alla Confsal
Alle Segreterie provinciali Confsal
Alle Segreterie provinciali Snals
e, p.c. Agli avvocati della rete legale
Oggetto: PEREQUAZIONE PENSIONI - Decreto legge 21 maggio 2015, n. 65
Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2001, n. 214, nella parte in cui prevedeva che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.
All’indomani della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha emanato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
In buona sostanza, a prescindere da coloro che percepiscono trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (per i quali la rivalutazione è confermata in misura intera), il decreto legge prevede la restituzione di una modesta (se non modestissima) parte delle somme non corrisposte (c.d. Bonus o una tantum) relative agli anni 2012/2013, con una valorizzazione che varia dal 40%, al 20%, al 10% della rivalutazione congelata, in ragione di quante volte i trattamenti pensionistici in godimento eccedano quello minimo INPS (nessuna rivalutazione è riconosciuta per coloro che percepiscono trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo INPS).
Percentuali di rivalutazione ridotte al 20% per gli anni 2014/2015 e al 50% per l’anno 2016.
Allo stato, tale regolamentazione d’urgenza risulta chiaramente elusiva della sentenza della Corte Costituzionale, nella parte in cui attribuisce ai titolari di trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo INPS, percentuali di perequazione decisamente irrisorie, ed irrispettosa dei diritti fondamentali dei pensionati.
L’Ufficio Legale Confsal ha in corso di studio una iniziativa giudiziaria destinata ai soggetti titolari dei predetti trattamenti di quiescenza.
Interessati alla azione sono tutti i titolati di redditi complessivi da pensione vittime della riduzione delle percentuali di perequazione previste dal decreto legge.
Nel riservarci di fornire più dettagliate indicazioni operative, anche alla luce delle eventuali modificazioni che fossero apportate al decreto in sede di conversione, per l’intanto la scrivente Confederazione invita le strutture territoriali a raccogliere le “dichiarazioni di interesse” alla azione e a comunicarle all’ufficio legale centrale per fax, al n. 065818218 ovvero per email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Distinti saluti.
f.to Il Segretario Generale Confsal
(Prof. Marco Paolo Nigi)